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La ricostruzione di pneumatici è regolamentata da severe
norme tecniche: Regolamento ECE ONU 108 (Vettura) e Regolamento ECE ONU
109 (Veicoli Commerciali).
Tali Regolamenti disciplinano tutte le fasi del processo
di ricostruzione, stabiliscono criteri e requisiti per l’omologazione
dell’impianto di ricostruzione, definiscono tutte le marcature da
riportare sul pneumatico.
Per ottenere e mantenere l'omologazione 108 e 109, infatti, l'impianto è
soggetto a controlli e deve sottoporre periodicamente un numero stabilito
di pneumatici a prove di carico e velocità così come avviene per
l'omologazione delle gomme nuove.
Si tratta, quindi, di controlli che garantiscono sicurezza,
prestazioni e durata al pari degli altri pneumatici. Tra i maggiori
utilizzatori di pneumatici ricostruiti figurano anche il settore del
trasporto pesante e quello aereo, che è molto attento alle norme di
sicurezza.
L’omologazione dei pneumatici ricostruiti rientranti nel campo di
applicazione dei regolamenti ECE ONU 108 e 109 (vettura e veicoli
commerciali) è obbligatoria.
Dal 13 settembre 2006 non è più possibile commercializzare in tutto il
territorio dell’Unione Europea pneumatici ricostruiti non conformi alle
norme ECE ONU 108 e 109. Lo prevede la Decisione 2006/443/CE del Consiglio
Europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4
luglio 2006.
Il pneumatico ricostruito omologato riporta un marchio di omologazione.
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